Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 la legge di conversione del DL 244/2016 (cd. “decreto milleproroghe”) che, tra le altre misure, contiene la proroga, per tutto il 2017, dell’incentivo fiscale per l’acquisto di case, nuove o riqualificate, in classe energetica A o B. In particolare, l’art. 9, co. 9-octies, della legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recepisce la proposta dell’ANCE di prorogare, almeno per un ulteriore anno, l’incentivo all’acquisto di case energetiche introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (art.1, co.56, della legge 208/2015) ed in vigore sino allo scorso 31 dicembre. Con la proroga, la detrazione verrà riconosciuta per tutti gli acquisti effettuati anche nel corso del 2017, compresi quelli intervenuti da gennaio di quest’anno sino alla data di entrata in vigore della disposizione (1° marzo 2017). Deve ritenersi, infatti, che quest’ultima operi con efficacia retroattiva, rendendo applicabile l’agevolazione in via continuativa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Ulteriore effetto dell’estensione dei termini dell’incentivo è quello di superare la problematica connessa al versamento, nel 2016, di acconti relativi a rogiti stipulati nel 2017, che era stata sollevata dall’Agenzia delle Entrate con la CM 20/E/2016. In tal caso, infatti, essendo sia gli acconti che l’atto di trasferimento intervenuti in annualità agevolate (2016-2017), la detrazione potrà essere commisurata al 50% dell’IVA complessivamente pagata sull’acquisto dell’abitazione (acconti e saldo). A tal riguardo, l’ANCE ha messo a punto una nuova Guida fiscale che riepiloga le modalità operative per godere dell’incentivo per l’acquisto di case in classe energetica A e B, anche alla luce della recente proroga per il 2017 e dei chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
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