Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 è stato pubblicato un ulteriore decreto-legge ( 25 marzo 2020, n. 19) che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, viene previsto che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla sua totalità, per periodi di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza -fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus. Viene, quindi, dato un elenco riepilogativo di tutte le misure adottabili, che saranno introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute potrà, inoltre, introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze.
Per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni potranno emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continueranno ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. Nel provvedimento vengono, infine, disciplinate le sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento.
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