Nuove indicazioni del Ministero delle Finanze relative all’applicabilità degli ISA per il periodo d’imposta 2018, ivi compreso quello per il settore delle costruzioni (AG69U), per migliorare l’efficacia dello strumento, con modifiche alle relative note tecnico/metodologiche, alla territorialità, nonché per tener conto della congiuntura economica.Le modifiche sono contenute nel Decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 febbraio 2019, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2019.Come noto, il nuovo ISA per il settore delle costruzioni (AG69U), approvato con il D.M. 28 dicembre 2018, ha sostituito il relativo studio di settore ed è applicabile già dal periodo d’imposta 2018.In linea generale, le integrazioni agli ISA adottate con il D.M. 27 febbraio 2019 riguardano sia modifiche alla territorialità, che comprendono anche nuove valutazioni sugli indici di domanda ed offerta di servizi per area territoriale, sia le note tecnico/metodologiche, sia misure volte a tener conto della congiuntura economica relativa al periodo d’imposta 2018.Per quel che riguarda, nello specifico, l’ISA AG69U relativo al settore delle costruzioni, le modifiche riguardano:
- la nota tecnico metodologica, allegata al D.M. 28 dicembre 2018, nella parte che si riferisce alla corrispondenza delle operazioni di ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate nei dati dei bonifici relativi ai medesimi interventi (cfr. allegato 9 al D.M. 27 febbraio 2019). In particolare, viene modificato l’allegato 30 della predetta nota, secondo le indicazioni che seguono:
- un ricalcolo della variabile relativa ai “costi sostenuti per lavori affidati a terzi”, nell’ipotesi di passaggio, in corso d’anno, dal criterio contabile di cassa a quello di competenza e viceversa (cfr. allegato 1);- l’analisi della territorialità, per tener conto di alcune fusioni fra Comuni (cfr. allegato 5);
- la rideterminazione delle funzioni “ricavo per addetto” e “valore aggiunto per addetto”, in base ai livelli di domanda e offerta di servizi, per tener conto di differenti vantaggi/svantaggi competitivi in relazione alla collocazione territoriale dell’impresa ;
- le misure necessarie per tener conto dell’andamento congiunturale relativo al periodo d’imposta 2018, individuate sulla base dell’andamento dei ricavi del settore.In particolare, per l’ISA AG69U, la variabile sull’andamento dei ricavi è stata definita, per l’intero settore delle costruzioni, nel modo seguente (cfr. allegato 7):
- le variabili che devono essere messe a disposizione dell’impresa/intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire in concreto l’applicazione dell’ISA (cfr. allegato 10).Tali variabili (relative, tra l’altro, alle rimanenze, al reddito, ai costi per l’acquisto di materie prime, all’anno di inizio dell’attività) sono fornite ai fini della definizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una “posizione ISA”, in base ai dati desunti dallo studio di settore per l’edilizia negli 8 periodi d’imposta precedenti.Per completezza, si ricorda che ai fini della definizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati dall’applicazione dell’ISA AG69U sono classificati in gruppi omogenei che presentano al caratteristiche il più possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di Business” (MOB) adottato.I Modelli di Business sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica, commerciale). Le imprese del settore delle costruzioni sono classificate in 9 Modelli di Business, che tengono conto della specificità dell’attività esercitata e dell’acquisizione dei lavori, in particolar modo in caso di lavorazioni eseguite prevalentemente in subappalto.L’ISA per le costruzioni, inoltre, è influenzato e sintetizza il valore di 3 indicatori elementari di affidabilità (Ricavi per addetto, Valore aggiunto per addetto, Reddito per addetto) e di un gruppo di indicatori elementari di anomalia divisi in 6 sezioni che incidono (con punteggio da 1 a 5) sul calcolo dell’ISA solo in presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore o al modello organizzativo di riferimento.