L’Inps, con l’allegata circolare n. 20/2020, ha comunicato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2020 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione Naspi.
L’art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 148/15, al riguardo, prevede che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio 2016 e per ciascun anno successivo, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli relativi ai contratti di solidarietà, risultano:
tetto basso – euro 998,18 939,89
tetto alto – euro 1.199,72 1.129,66
Relativamente al settore edile e lapideo, l’art. 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i suddetti massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, siano incrementati del 20%. Pertanto, per l’anno 2020, le misure dei trattamenti per intemperie stagionali sono:
tetto basso – euro 1.197,82 1.127,87
tetto alto – euro 1.439,66 1.355,58
L’ammontare della retribuzione mensile lorda, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali, è pari ad euro 2.159,48.
La misura degli importi massimi mensili relativi all’indennità di disoccupazione NASpI, per l’anno 2020, non può comunque superare euro 1.335,40, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.227,55.