In caso di cessione del credito d’imposta da Ecobonus, la differenza tra il valore nominale del credito (di importo corrispondente alla detrazione d’imposta) e il suo costo di acquisto concorre alla formazione del reddito imponibile del cessionario, nell’esercizio in cui il credito è acquisito, configurandosi come sopravvenienza attiva.
Allo stesso tempo, è confermato che in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, possono rientrare tra i “soggetti collegati” legittimati a acquistare il credito.
Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Risposta n. 105 del 15 aprile 2020, all’interpello di una società che, appartenendo alla stessa rete di imprese di cui fa parte anche un’azienda che realizza interventi di riqualificazione energetica e che deve effettuare interventi su edifici di proprietà e per conto di diverse persone fisiche, chiede conferma di poter legittimamente acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione da Ecobonus dai “clienti finali” dell’impresa esecutrice dei lavori di risparmio energetico pur svolgendo un’attività completamente diversa.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate risponde positivamente richiamando quanto già precisato, a proposito della definizione dei “soggetti collegati” legittimati ad acquistare il credito nella CM 17/E/2018. In tale documento di prassi, infatti, era stato chiarito che nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione avrebbe potuto essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche laddove questi non abbiano eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.
La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate fornisce, inoltre, un’importante precisazione in ordine alla qualificazione fiscale dell’operazione di cessione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, ai fini fiscali, l’operazione di acquisto del credito deve essere contabilizzata “nell’esercizio in cui il credito è acquisito”, rilevando per la formazione del reddito imponibile del soggetto cessionario, la differenza tra il valore nominale del credito ed il costo sostenuto per l’acquisto, qualificata sopravvenienza attiva , ai sensi dell’art.88 del TUIR.
L’Agenzia non indica con precisione cosa s’intenda per “esercizio in cui il credito è acquisito” che, in accordo con la tesi sostenuta dall’istante, si ritiene dovrebbe coincidere con l’esercizio nel quale la cessione dello stesso credito d’imposta si perfeziona nel cassetto fiscale del cedente e del cessionario. Solo in tale momento, i soggetti coinvolti hanno certezza della spettanza e dell’importo esatto del credito.