Il Ministero del Lavoro, con nota n. 3899 del 05/03/2015, ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata, per le vie brevi, dagli Istituti Inps, Inail e Cnce, in merito alla durata del Durc in relazione ai lavori edili per i soggetti privati.
Stante, infatti, la previsione di cui al comma 8-bis dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, secondo la quale “Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati”, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha avuto, fino a tale data, validità di 120 giorni dal rilascio.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al
comma 2, dell’art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 78/2014, con il quale verranno ridefiniti i requisiti di
regolarità, i contenuti e le modalità della verifica stessa, il
Ministero ha chiarito che la validità di tali documenti, rilasciati dal
1° gennaio scorso “in relazione ai lavori edili per i soggetti privati” è, pertanto, di 90 giorni.
Si richiama quindi l’attenzione sul fatto che, anche laddove detti documenti riportino ancora i 120 giorni, la validità è ridotta a 90 giorni in quanto l’estensione a 120 giorni ha operato solo fino al 31/12/2014.