Si trasmette, in allegato, il DPCM pubblicato in G.U. Serie generale n. 55 del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Le disposizioni ivi contenute producono effetti dal 4 marzo al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure.
Il decreto, nel prevedere, all’art. 1, alcune specifiche misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, ha ribadito, al comma 1, lett. d), quanto già stabilito dal precedente DPCM del 1° marzo scorso, in materia di “smart working”.
E’ stato, infatti, previsto che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”[1].
E’ stato, inoltre, chiarito, nelle disposizioni finali (art.4), che cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) e nell’art.4 (Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale) del DPCM del 1° marzo 2020 (cfr. comunicazione Ance del 2 marzo 2020), mentre restano ferme le disposizioni di cui all’ art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1) e all’art. 2 (Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3) del medesimo decreto.
Disposto, inoltre, che nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al DPCM 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al decreto 4 marzo, se più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Allegati
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