Il Governo ha adottato un ulteriore DPCM con misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile u.s.
Il provvedimento, in particolare, conferma la sospensione di attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli appositi allegati 1, 2 e 3 il cui elenco è stato implementato.
A tale ultimo riguardo restano non sospese, tra le altre, le attività ricomprese nei codici ATECO (di cui all’allegato 3): 42 – ingegneria civile; 43.2 – installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; 38 – attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero di materiali; 94 -attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.
Viene, altresì, ribadito che l’elenco dei codici di cui al predetto allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Viene, inoltre, previsto che le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile e che restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività che sonofunzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa viene posto l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni nonché si raccomanda l’applicazione delle misure indicate nell’apposito allegato 5.
Viene, inoltre, raccomandata l’applicazione sull’intero territorio nazionale delle misure di prevenzione igienico sanitarie– indicate nell’allegato 4 – di cui deve essere data apposita informazione negli istituti scolastici, nelle amministrazioni pubbliche e negli esercizi commerciali.
Il DPCM dispone anche il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Prevede, altresì, disposizioni in materia di ingresso, transiti e soggiorni in Italia.
Viene, infine, previsto che le disposizioni producano effetto dalla data del 14 aprile 2020 e siano efficaci fino al 3 maggio 2020. Dalla predetta data di efficacia cessano di produrre effetti le misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, dell’8, 9, 11 e 22 marzo nonché del 1 aprile scorso.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Allegati
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