In relazione all’iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (DDL 1766/S – Relatore il Presidente della Commissione Sen. Daniele Pesco del Gruppo M5S), all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio l’ANCE ha evidenziato, nelle sedi parlamentari competenti, le proprie proposte sui contenuti del provvedimento.
Si tratta, in particolare, delle seguenti:
-forza maggiore
Con riguardo all’art. 91 del provvedimento che stabilisce – con specifico riferimento al settore dei contratti pubblici secondo la rubrica della norma – che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore ex artt. 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, l’Associazione ha evidenziato la necessità di chiarire che l’emergenza sanitaria in atto e i conseguenti provvedimenti di contenimento adottati dal Governo costituiscono senz’altro una fattispecie di forza maggiore.
Occorre, poi, prevedere la rifusione dei maggiori oneri connessi all’adeguamento del piano di sicurezza per attuare nei cantieri le misure di contenimento richiesti dalla normativa.
Infine, viene proposta, nel caso di sospensione dei lavori, una tempistica particolarmente veloce per il pagamento dei lavori fino ad allora eseguiti, cosi da evitare l’aggravarsi della crisi di liquidità per le imprese.
–anticipazione per lavori in corso di esecuzione e SAL emergenziali
Viene rilevata l’importanza di adottare un pacchetto di misure di semplificazione al fine di consentire la continuità nei lavori pubblici, tenuto conto dell’oggettivo stato di difficoltà operativo in cui versano sia le P.A. che gli operatori economici, in ragione delle misure “anticontagio” adottate dal Governo. Pertanto, le stesse sono valide unicamente per i lavori in corso di esecuzione e da affidare al momento in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (30 gennaio 2020) ed esclusivamente fino alla cessazione dello stesso. In particolare, viene proposto:
– l’obbligo di erogazione dell’anticipazione anche laddove l’appaltatore ne abbia già usufruito, per un ammontare pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire; ciò per tutti i contratti di appalto pubblico anche se banditi e aggiudicati antecedentemente al Dlgs 50/2016 e anche in deroga espressa a specifiche clausole contrattuali che prevedano il divieto di riconoscere o erogare anticipazione o sottopongano il diritto all’anticipazione a specifiche condizioni diverse;
– l’obbligo di adozione di un primo stato di avanzamento “emergenziale”, da liquidare molto velocemente, funzionale anche alla valutazione dei lavori ancora da eseguire per l’erogazione dell’ulteriore anticipazione;
– successivamente al SAL “emergenziale”, obbligo di adozione di SAL ogni fine mese, con pagamento molto veloce.
-proroga termini titoli abilitativi edilizi, oneri di urbanizzazione e convenzioni e disposizioni per i contratti tra privati
Viene sottolineata l’opportunità di garantire alle imprese più tempo per gli interventi oggetto di singoli permessi di costruire o Scia, nonché per quelli più complessi oggetto di piani attuativi e delle relative convenzioni urbanistiche, evitando la decorrenza dei relativi termini. Nello specifico si propone quindi di:
-prevedere che il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (articolo 28 della legge 1150/1942) ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, siano prorogati di 365 giorni;
-ampliare il periodo di conservazione di validità per tutti i permessi, autorizzazioni ecc. in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 per i successivi 365 giorni alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
-prorogare i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e delle relative rate, comprese le scadenze successive.
Inoltre, viene evidenziata la necessità – in ragione dell’emergenza sanitaria in corso, e di tutti i provvedimenti che le autorità nazionali, regionali e locali hanno predisposto e continuano ad adottare – di assicurare una tutela efficace anche ai rapporti contrattuali tra privati prevedendo che tutti i termini di inizio e fine lavori, concordati tra la parti prima delle misure emergenziali, siano prorogati non solo per tutta la durata della sospensione delle attività, ma anche per il tempo necessario alla riattivazione del cantiere.
Inoltre, per garantire liquidità alle imprese, occorre prevedere che tutte le lavorazioni eseguite fino alla data della eventuale sospensione dell’attività di cantiere siano contabilizzate dal committente e pagate all’appaltatore anche in deroga alle diverse previsioni contrattuali.
–sospensione disciplina ritenute in appalti e subappalti
Viene rilevato che il provvedimento non sospende l’operatività degli obblighi sul versamento e sui controlli riguardanti le ritenute dei dipendenti impiegati negli appalti di cui all’art.4 del DL 124/2019. Tali obblighi non operano per le sole imprese con ricavi pari o inferiori a 2 mln di euro che ricadono nella sospensione dei versamenti di marzo, e comunque limitatamente a questi ultimi. In tutti gli altri casi, invece, viene confermata l’operatività dell’art.4, senza tener conto, tra l’altro, che la chiusura degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate rende di fatto impossibile il rilascio “a vista” del “Durf”.
Pertanto, viene sottolineata l’urgenza di estendere la sospensione della norma per tutti gli operatori economici consentendo in tal modo anche la possibilità di compensare quanto dovuto per le ritenute e i contributi dei propri dipendenti con gli ingenti crediti fiscali che le imprese hanno già maturato.
–operatività della sezione speciale pmi creditrici della PA e del settore
Viene proposta una modifica dell’operatività della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, volta a consentire alle imprese in crisi di usufruire della garanzia della sezione speciale per poter rinegoziare il finanziamento ed evitare il fallimento.
La modifica consentirebbe, inoltre, l’accesso alla sezione speciale anche per i fondi d’investimento che hanno acquistato crediti deteriorati, di tutte le tipologie, dalle banche, anche avvalendosi delle GACS. In questo caso, la rinegoziazione del prestito con il debitore originario faciliterebbe il recupero del credito, con una sensibile diminuzione del rischio di escussione delle GACS da parte dei fondi.
-ammortizzatori sociali: superamento obbligo di procedura sindacale
Viene evidenziata la necessità di un superamento della norma che obbliga ad esperire una procedura di comunicazione e consultazione sindacale per Cigo Covid 19. La disposizione infatti appare assolutamente contraddittoria rispetto al carattere eccezionale della nuova causale di Cigo COVID 19, tenuto conto delle esigenze di celerità sottese alla specifica prestazione assistenziale.
La stessa valutazione delle domande di Cigo da parte dell’Inps è semplificata e non richiede documentazione allegata in relazione al suddetto obbligo. Occorrerebbe, quindi, adottare una soluzione semplificata così come prevista dal comma 1 dell’art. 13 del D.L. n. 9/20 per le imprese operanti nei comuni della zona rossa, per le quali non è disposto alcun obbligo di comunicazione, informazione e consultazione sindacale per tale causale di Cigo.
-sospensione versamenti fiscali e contributivi
Viene rilevata l’importanza di estendere la previsione della sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi, sia con riguardo a quelli in scadenza ad aprile, sia per tutte le imprese a prescindere dal fatturato.
Infatti, Il rinvio generale di 4 giorni, dal 16 al 20 marzo, del temine di versamento dell’IVA, delle ritenute e dei contributi è del tutto inadeguato ed insignificante per la salvaguardia della liquidità delle imprese; cosi come la sospensione “lunga” sino al 30 maggio 2020 ha un impatto molto limitato, sia perché interessa le sole imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, sia perché riguarda i soli versamenti in scadenza a marzo.
Occorre quindi, contestualmente, eliminare il limite dei 2 milioni di euro di fatturato attualmente previsto come requisito per effettuare i versamenti sospesi nel termine più lungo del 31 maggio ed estendere la sospensione anche ai versamenti di imposte, ritenute, contributi e premi assicurativi in scadenza nel prossimo mese di aprile.
–sospensione termini attività accertamento
Si chiede di ricomprendere espressamente nella sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, anche gli “avvisi bonari” emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA. Infatti, nella formulazione attuale della norma le scadenze e le rate di pagamento connesse a tali avvisi non subiscono alcun rinvio, esponendo i contribuenti, in caso di mancato pagamento, al rischio di iscrizione “a ruolo” della somma non pagata.
Le proposte dell’ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.