E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, le cui disposizioni entreranno in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., ossia dall’8 ottobre.
In via preliminare, si segnala che all’art. 3 del decreto in parola è stato previsto il differimento, al 31 ottobre 2020, dei termini previsti dai commi 9 e 10 dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto di Agosto”, in materia di ammortizzatori sociali.
In particolare, come preannunciato dall’INPS e da Confindustria sono stati posticipati al 31 ottobre prossimo i termini di invio delle domande e dei dati di pagamento che, in via ordinaria, sarebbero scaduti tra il 1° e il 31 agosto e che lo stesso D.L. n. 104/2020 aveva differito al 30 settembre 2020 (comma 10 – cfr. nota n. 2).
Il differimento al 31 ottobre riguarda anche i termini decadenziali per l’invio delle domande e dei dati di pagamento scaduti entro il 31 luglio 2020 e già differiti al 31 agosto 2020 dal D.L. n. 104/2020 .
E’ stata, inoltre, prevista la proroga al 31 gennaio 2021 delle seguenti disposizioni:
- Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 19/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020;
- ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 33/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, ivi compreso il rispetto dei Protocolli anti-contagio di settore, di cui al comma 14 dell’art. 1.
E’ stata, poi, prevista la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dalle disposizioni legislative riportate nell’allegato 1, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 3 del D.L. n. 83/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124/2020.
E’ stata, dunque, stabilita, sino a tale data, la proroga del diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare tale modalità di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali previsti, fermo restando il rispetto della normativa vigente (punto 32 dell’Allegato 1).
L’art. 4 ha, invece, modificato l’allegato XLVI del D.Lgs n. 81/2008, inserendo SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici, nella sezione VIRUS.
L’articolo recepisce la Direttiva n. 2020/739 del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE, la quale si applica alle attività in cui i lavoratori sono esposti ad agenti biologici a causa della loro prestazione lavorativa. Pertanto, tale previsione non si applica ai lavoratori edili.
Previsto, infine, all’art. 5, l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione per le vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e in tutti i luoghi all’aperto qualora ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli anti-contagio previsti per le specifiche attività economiche, produttive e sociali.
E’ stata, inoltre, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.