L’Inps, con il messaggio n. 1667/2021, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle tutele spettanti ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (art. 26 del d.l. n. 18/2020 e s.m.).
Con il messaggio in esame l’Inps evidenzia in particolare che, per i lavoratori “fragili”, il decreto-legge n.41/21 (c.d. decreto Sostegni – art. 15) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera, precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile[1] e che tale periodo non debba essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento. Si ribadisce inoltre, come già chiarito con il precedente messaggio n. 171/2021, che l’Istituto procederà al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.
Il citato decreto-legge n. 41/2021 non ha invece apportato modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In proposito, si ricorda che, ai sensi della legge di bilancio 2021, il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento” che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, agevolando la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.
Per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, l’Inps ha invece precisato che, tenuto conto del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti nel merito dal Ministero del lavoro[2], la tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sarà riconosciuta in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione di quei certificati nei quali la diagnosi riportata sia espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.