UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO – ILLUSTRAZIONE DELLA TEMATICA E ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA
di cui agli adempimenti previsti dall’art. 41 bis della L.98/2013- FONTE ARPAC CAMPANIA
La possibilità di gestire le terre e
rocce da scavo, ora più correttamente materiali da scavo,
come sottoprodotti e non più come rifiuti, ha trovato la sua compiuta
regolamentazione con i nuovi dettami normativi introdotti dal Decreto
del Fare (artt. 41 e 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito in
L. 98/2013). In pratica attualmente possono essere gestiti come
sottoprodotti:
– i materiali da scavo derivanti da attività o opere
soggette a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), indipendentemente dal volume di scavo
da riutilizzare, per i quali si applica il Regolamento di cui al D.M.
161/2012, in virtù di quanto disposto dall’art. 41 comma 2 della L.
98/2013, che ha aggiunto all’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 il comma 2
bis;
– i materiali da scavo che derivano da attività o opere non
sottoposte a VIA o ad AIA, sempre indipendentemente dalle volumetrie
scavate, per i quali si applicano le prescrizioni disposte dall’art.41
bis.
Proprio sulla base delle procedure semplificate introdotte
dall’art. 41 bis, i materiali da scavo provenienti da opere non soggette
a VIA/AIA, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati
in base alle norme vigenti, possono essere gestiti come sottoprodotti, e
non come rifiuti, se vengono rispettate le quattro condizioni previste
dal citato art. 41 bis comma 1- lettere a), b), c) e d).
Il rispetto di queste condizioni va attestato con una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
SOGGETTI DICHIARANTI
L’art. 41 bis riconosce come soggetti titolati a sottoscrivere la autodichiarazione il proponente, inteso come soggetto che propone l’opera, o il produttore, cioè la persona fisica o legale rappresentante della ditta che operativamente esegue l’opera o i lavori, da cui si producono i materiali da scavo. Nello specifico, la norma contiene esattamente i seguenti passaggi:
1. “ … i materiali da scavo … sono
sottoposti al regime (di sottoprodotti e non rifiuti) … se il produttore
dimostra … (le quattro condizioni dei sottoprodotti) .. “ (comma 1);
2.
“ il proponente o il produttore attesta il rispetto delle (quattro)
condizioni … tramite dichiarazione resa …ai sensi e per gli effetti del …
(DPR n. 445/2000) … La modifica dei requisiti e delle condizioni …. è
comunicata entro 30 giorni … ” (comma 2);
3. “ Il produttore deve, in
ogni caso, confermare … che i materiali da scavo sono stati
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate” (comma 3).
E’
necessario rilevare che se la norma concede pari facoltà ai due
soggetti, proponente e produttore,nella sottoscrizione di quello che può
essere considerato l’atto centrale dell’intera procedura semplificata,
ancorchè non l’unico, poi, però, pone in capo al solo produttore
l’obbligo di dimostrare l’esistenza dei quattro requisiti, che i
materiali devono possedere per essere gestiti come sottoprodotti. Da
questa prima responsabilità del produttore, ne discende anche l’obbligo,
sempre del produttore, di confermare l’avvenuto e completo utilizzo
secondo le previsioni comunicate.
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE
Il
rispetto delle quattro condizioni, che permettono di considerare i
materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti), va attestato
tramite una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del T.U. di
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La dichiarazione deve
altresì contenere le indicazioni che permettono la verifica di tutti gli
altri requisiti previsti dalla norma e precisamente:
· quantità e qualità del materiale da scavo destinato al riutilizzo;
· dati identificativi del sito di produzione, di eventuale deposito intermedio e del sito di riutilizzo;
· provvedimenti autorizzativi, rilasciati in conformità della vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria, degli interventi nel cui ambito vengono prodotti e riutilizzati i materiali da scavo;
· tempistica prevista per il riutilizzo, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera, nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato, preveda un termine di esecuzione superiore.
Qualora, in accordo al comma 3
dell’art.71 del DPR 445/2000, l’Ente procedente rilevi
nelle dichiarazioni ricevute per gli aspetti ambientali di competenza “…
delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non
costituenti falsità, dà notizia all’interessato di tale irregolarità.
Questi
è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
in mancanza il procedimento non ha seguito” e , conseguentemente i
materiali da scavo devono essere considerati rifiuti.
L’attestazione
resa ai sensi del DPR 445/2000 costituisce una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, la cui sottoscrizione implica per il dichiarante
l’assunzione delle responsabilità, anche penali, nel caso di falsa o
inesatta dichiarazione. Pertanto, nell’eventualità che venissero
accertati casi di false o inesatte dichiarazioni, ciò comporta la
perdita dei benefici previsti e l’obbligo di considerare i materiali di
scavo oggetto della dichiarazione mendace non più sottoprodotti ma
rifiuti.
Il comma 1 dell’art. 71 del DPR
445/2000, stabilisce che l’Ente procedente, destinatario dell’
autodichiarazione, è tenuto ad effettuare, per gli aspetti ambientali di
competenza, “..idonei controlli, anche a campione e, in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni …”.
Per
la tipologia di dichiarazione, che è una autocertificazione, non è
necessario allegare attestazioni e certificazioni analitiche rilasciate
da laboratori terzi sulla natura dei terreni da scavo.
ULTERIORI DICHIARAZIONI E TEMPISTICA
Successivamente
alla trasmissione della dichiarazione iniziale, qualora si verifichino
variazioni dei requisiti comunicati, così come previsto dal comma 2
dell’art. 41 bis, il proponente, o il produttore, deve attestare le
mutate condizioni mediante l’invio di una nuova dichiarazione di
modifica dei requisiti e delle condizioni.
Successivamente il
produttore (e non più il proponente) dovrà confermare agli Enti
“territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di
utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati
secondo le previsioni comunicate”, così come specificato al comma 3
dell’art. 41 bis.
Per
quanto concerne la tempistica da rispettare, da parte del dichiarante,
per l’invio delle diverse tipologie di dichiarazioni, corre l’obbligo di
segnalare che essa risulta abbastanza varia.
La comunicazione
iniziale, cioè quella con la quale si manifesta l’intenzione di gestire i
materiali da scavo come sottoprodotti, attestandone i requisiti, è
certamente preventiva; pur prevista come una procedura semplificata
dettata per snellire l’iter burocratico relativo alle autorizzazioni, si
ritiene che debba essere effettuata comunque prima dell’inizio della
esecuzione delle opere o dei lavori autorizzati previsti.
La
dichiarazione di variazione dei requisiti e delle condizioni, invece, va
trasmessa entro i trenta giorni successivi al momento in cui vengono a
porsi in essere le variazioni.
Infine, per l’invio della
comunicazione di avvenuto utilizzo non sono previsti limiti temporali,
pur vigendone l’obbligo (“.. il produttore … deve, in ogni caso,
confermare alle autorità …”, comma 3 art. 41 bis). Per l’importanza,
comunque, di tale dichiarazione, che in definitiva attesta
la conclusione “regolare” dell’intera procedura di riutilizzo dei
materiali da scavo, si ritiene che essa debba comunque essere resa ai
sensi del DPR 445/2000 ed inviata in tempi ragionevoli e comunque non
oltre il termine temporale previsto per il riutilizzo dei materiali da
scavo; trascorso anche questo termine, si può giustamente ritenere non
conclusa in modo legittimo la procedura, per cui si concretizza la
necessità di opportune verifiche.
ENTE PROCEDENTE CUI VA PRESENTATA LA AUTODICHIARAZIONE
* Il comma 2 dell’art. 41 bis indica
come unico destinatario della autodichiarazione l’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale; A.R.P.A. Campania ha individuato nei propri
Dipartimenti Provinciali, singolarmente competenti per il territorio al
cui interno ricade il sito di produzione dei materiali di scavo, come
gli uffici cui va inviata la dichiarazione.
Al fine di consentire
una corretta valutazione delle informazioni trasmesse (tra cui
vanno sottolineate quelle relative ai provvedimenti autorizzativi delle
opere/interventi, da cui si originano i materiali da scavo), l’ARPAC
ritiene che tale comunicazione vada inviata, per conoscenza, anche,
al Comune all’interno del cui territorio ricade il sito di produzione,
al Comune nel cui territorio è ubicato il sito di eventuale deposito
intermedio e, infine, al Comune nel cui territorio ricade il sito
di riutilizzo. Nel caso in cui si prevede che i materiali saranno
momentaneamente depositati in più siti, ubicati in due o più Comuni
diversi, la comunicazione va inviata, sempre per conoscenza, a tutti
i Comuni interessati; inoltre, se i materiali vanno riutilizzati in più
siti, la comunicazione, in modo analogo al caso precedente, va inviata
ai Comuni interessati. Resta inteso che il Dipartimento Provinciale di
ARPAC, competente per sito di produzione, provvederà a trasmettere la
dichiarazione e l’eventuale dichiarazione di modifica dei requisiti agli
altri Dipartimenti Provinciali competenti per il sito di deposito
intermedio e il sito di riutilizzo.
** Per legge, inoltre, la
dichiarazione di modifica dei requisiti va inviata (entro trenta giorni)
al Comune nel cui territorio è ubicato il sito di produzione; a tal
proposito si ritiene che, a prescindere dal tipo di variazione
intervenuta, vada comunque inviata dichiarazione di modifica, per
conoscenza, anche al Dipartimento Provinciale ARPAC competente e,
seguendo lo stesso criterio di individuazione dei destinatari così come
nel caso di prima dichiarazione, la stessa comunicazione di variazione
vada inviata, sempre per conoscenza, anche ai Comuni competenti per
territorio nel caso che la variazione dovesse consistere nella
individuazione di nuovi e/o diversi siti di deposito e di riutilizzo.
Per
quanto concerne, infine, la comunicazione di avvenuto utilizzo, la
legge prevede che essa venga inviata “ … alle autorità competenti con
riferimento al luogo di produzione e di utilizzo …” (comma 3 art. 41
bis), intendendosi in questo modo i Dipartimenti provinciali di ARPAC e i
Comuni rispettivamente competenti per il sito di produzione e di
utilizzo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA AUTODICHIARAZIONE
Le modalità di presentazione delle
dichiarazioni si differenziano in relazione al soggetto da
cui provengono (cittadini o imprese).
In base all’art. 5 bis del
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), le cui modalità di
attuazione sono state emesse con il DPCM 22/7/2011, dal 1° luglio 2013
la pubblica amministrazione non può accettare o effettuare in forma
cartacea le comunicazioni alle imprese (istanze, dichiarazioni, dati
e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini
statistici). Pertanto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
possono essere inviate secondo le seguenti
modalità:
– l’impresa, nella persona del legale
rappresentante, trasmette via PEC la dichiarazione firmata digitalmente,
oppure la copia per immagine della dichiarazione, sottoscritta dal
dichiarante con firma autografa, completa di allegata copia di un
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante stesso.
–
il privato cittadino, oltre a quanto sopra, può utilizzare tutte le
ulteriori forme di trasmissione (email, fax, posta ordinaria e consegna a
mano), allegando sempre copia del documento di identità.
MODULISTICA PER LE COMUNICAZIONI
L’ARPAC ha elaborato modulistica idonea
per gli adempimenti previsti dall’art. 41 bis, predisponendo i modelli
per la “prima” dichiarazione, la dichiarazione di modifica dei requisiti
e condizioni e, infine, la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
Nello
specifico, sia nel caso di comunicazione iniziale, sia di comunicazione
di variazione dei requisiti e condizioni, è stato elaborato un solo
modello, che è utilizzabile per entrambe le circostanze, previa
apposizione di spunta in corrispondenza della relativa casella.
La dichiarazione è stata strutturata in Sezioni, a loro volta suddivise in Paragrafi.
Nel
caso di utilizzo della scheda per comunicazione della variazione dei
requisiti e condizioni, all’inizio di ogni Sezione è stata predisposta
una apposita casella da spuntare per segnalare che quella è la sezione
che contiene i dati variati.
L’uso della modulistica predisposta da
ARPAC non è obbligatoria; tuttavia se ne suggerisce l’uso, in quanto
l’uniformità di trasmissione di tutti dati e delle informazioni,
comunque previste dalla legge, permette all’Ente di controllo di
predisporre adeguato database delle pratiche inoltrate e di
eseguire verifiche più agevoli e rapide a tutto vantaggio degli stessi
interessati.
Di seguito vengono riportate le istruzioni per una corretta compilazione della modulistica predisposta da ARPAC.
Sezione A – Dati del Soggetto dichiarante
A1 – Dati anagrafici del soggetto dichiarante
In
questo paragrafo vanno inseriti i dati che permettono l’identificazione
del soggetto dichiarante, indicando, mediante l’aggiunta di una spunta
in corrispondenza delle relative caselle, il ruolo di Proponente
dell’opera e/o di produttore dei Materiali da scavo. Vanno pertanto
introdotti:
o i dati anagrafici del soggetto dichiarante (Cognome, Nome, Codice Fiscale, Luogo e data di nascita);
o l’indirizzo di residenza (Comune, CAP, Via/Piazza, n. civico e località);
o i contatti telefonici (telefono e fax);
o l’indirizzo di posta elettronica e, eventualmente posseduto, di posta certificata (PEC).
Si
chiede infine di specificare la qualità del soggetto che dichiara,
effettuando una spunta sulla casella dell’opzione scelta (se è
Proprietario/titolare del sito di produzione, se è il Legale
rappresentante della ditta esecutrice dei lavori/delle opere; è
presente, infine, un’ulteriore opzione, per qualifiche eventualmente
diverse dalle due
precedenti).
A2 – Dati anagrafici della Ditta esecutrice
In
questo paragrafo vanno inseriti i dati che permettono l’individuazione
della ditta esecutrice delle opere o lavori da cui si producono i
materiali da scavo; devono pertanto essere forniti:
o i dati anagrafici della Ditta esecutrice (Nome Ditta/ Ragione sociale e Partita IVA);
o l’indirizzo completo della sede della Ditta (Comune, CAP, Via/Piazza, n. civico e località);
o i contatti telefonici (telefono e fax);
o l’indirizzo di posta certificata (PEC).
La
sezione A si chiude con il primo corpo dichiarativo attestante le
quattro condizioni per gestire i materiali da scavo come sottoprodotti.
Sezione B – Dati del sito di produzione
B1 – Localizzazione del sito di produzione
La
compilazione di questa sezione è necessaria per consentire la precisa
individuazione del luogo di produzione; vanno inserite le informazioni
inerenti:
o l’ubicazione ( Comune, CAP, Provincia, Via/Piazza, n. civico, località);
o
le coordinate piane (espresse in UTM 33N WGS 84), inserendo le
coordinate centroidi per le opere puntuali, le coordinate dei vertici
per le opere lineari.
B2 – Dati catastali e destinazione urbanistica del sito di produzione
In tale paragrafo vanno inseriti:
o i dati catastali della/e particella/e interessata/e (foglio, particella ed eventuale sub);
o
la destinazione d’uso urbanistica ai sensi del vigente strumento di
pianificazione territoriale della/e particella/e (area a verde pubblico,
residenziale, agricola, commerciale/industriale, altro).
B3 – Dati sull’intervento autorizzato a farsi sul sito di produzione
Nello specifico vanno forniti i seguenti dati:
o l’Ente o l’Autorità competente che ha autorizzato l’opera e/o i lavori da cui si
originano i materiali da scavo;
o la tipologia di provvedimento autorizzativo rilasciato, relativo all’opera/ai lavori da cui si originano i materiali da scavo;
o gli estremi del provvedimento autorizzativo (protocollo e data);
o il periodo di validità del provvedimento autorizzativo;
o una breve descrizione del tipo di intervento e della relazione esistente tra
provvedimento autorizzativo rilasciato e produzione del materiale da scavo.
B4 – Dati planovolumetrici dei materiali prodotti
In questa sezione vanno indicati i diversi parametri di superficie e di volumetria:
o Superficie totale dell’area interessata all’intervento da realizzarsi, in metri quadrati;
o Quantità dei Materiali da scavo prodotti, in metri cubi;
o Tipologia materiale (terreno vegetale, terreno misto a riporto, etc.)
o Quantità dei Materiali da scavo prodotti, da riutilizzare sul sito di produzione, in
metri cubi;
o Quantità dei Materiali da scavo prodotti, da riutilizzare fuori dal sito, in metri cubi.
Sezione C – Dati dell’eventuale sito di deposito intermedio
C1 – Localizzazione del sito di deposito intermedio
In
questo paragrafo va indicato il sito dove eventualmente i materiali da
scavo verranno depositati, quando non direttamente riutilizzati sul sito
di destinazione; la scelta, da operare mediante l’apposizione di una spunta in corrispondenza della casella corrispondente, prevede, come opzioni, il sito di produzione, il sito di destinazione e un sito di deposito intermedio diverso dai precedenti. Nel caso di utilizzo di quest’ultima opzione, va completata la restante parte della Sezione C, relativa appunto al sito di deposito intermedio. Vanno pertanto inserite le seguenti informazioni:
o Ubicazione del sito di deposito intermedio (Comune, CAP, Provincia, Via/Piazza, n. civico, località)
o i dati catastali della/e particella/e interessata/e (foglio, particella ed eventuale sub);
o le coordinate piane (espresse in UTM 33N WGS 84), inserendo le coordinate centro di del sito di deposito intermedio.
C2 – Autorizzazione del sito di deposito intermedio
Nello specifico vanno forniti i seguenti dati:
o l’Ente o l’Autorità competente che ha autorizzato il sito di deposito intermedio;
o gli estremi del provvedimento autorizzativo (protocollo e data);
o la proprietà del sito e il responsabile della gestione.
C3 – Dati volumetrici dei materiali da scavo depositati e limiti temporali In questo paragrafo bisogna indicare:
o la quantità dei Materiali da scavo depositata sul sito, specificandone i metri cubi;
o il periodo di deposito, giustificando i motivi se la durata indicata risulta essere
superiore ad un anno.
Sezione D – Dati del sito di destinazione
La
legge prevede il riutilizzo dei materiali da scavo anche presso più di
un sito o più di un ciclo produttivo; in tale circostanza questa sezione
va compilata per ogni sito o ciclo produttivo che riceve i materiali
da scavo.
D1 – Localizzazione del sito di destinazione
La
compilazione di questa sezione è necessaria per consentire la modalità,
la tipologia e il luogo di riutilizzo dei materiali da scavo, dei quali è
certa la destinazione.
Preliminarmente va operata la scelta,
apponendo una spunta in corrispondenza della relativa casella, tra
l’avvio presso cicli produttivi determinati, presumibilmente in
un impianto, o la destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti,
riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo; quindi vanno inserite
tutte le informazioni per
consentire la localizzazione del sito di destinazione, e precisamente:
o l’ubicazione del sito (Comune, CAP, Provincia, Via/Piazza, n. civico, località)
o i dati catastali della/e particella/e interessata/e (foglio, particella ed eventuale sub);
o
le coordinate piane (espresse in UTM 33N WGS 84), inserendo le
coordinate centroidi per le opere puntuali, o nel caso di un impianto, e
le coordinate dei vertici per le opere lineari.
D2 – Dati catastali e destinazione urbanistica del sito di destinazione In questo paragrafo vanno inseriti:
o i dati catastali della/e particella/e interessata/e (foglio, particella ed eventuale sub);
o
la destinazione d’uso urbanistica ai sensi del vigente strumento di
pianificazione territoriale della/e particella/e (area a verde pubblico,
residenziale, agricola,commerciale/industriale, altro).
D3 – Dati relativi all’autorizzazione delle operazioni a farsi o dell’impianto sul sito di destinazione
Vanno inserite in questo paragrafo le seguenti informazioni:
o l’Ente o l’Autorità competente che ha autorizzato l’opera o l’impianto di destinazione dei materiali da scavo;
o
la tipologia del provvedimento autorizzativo rilasciato, relativo
all’opera o all’impianto in cui si riutilizzano i materiali da scavo;
o gli estremi del provvedimento autorizzativo (protocollo e data);
o l’indicazione dello specifico tipo di riutilizzo del materiale da scavo.
D4 – Dati planovolumetrici dei materiali da scavo
Va specificata in questo paragrafo:
o la superficie totale dell’area interessata all’intervento di riutilizzo, in metri quadrati;
o la quantità dei Materiali da scavo che si intende utilizzare sul sito, indicandone i metri cubi.
Sezione E – Tempi previsti per l’utilizzo
E1 – Tempistica delle operazioni da effettuarsi
Per la verifica delle tempistiche, vanno inserite nell’ordine le date presunte di:
o inizio dell’attività di scavo;
o ultimazione dell’attività di scavo;
o di inizio dell’attività di riutilizzo;
o ultimazione dell’attività di riutilizzo.
Sezione F – Qualità dei materiali da scavo
Questa
ultima sezione contiene il secondo corpo dichiarativo, all’interno del
quale è necessario attestare le caratteristiche dei materiali da scavo e
il rispetto delle condizioni previste dalla legge, in relazione agli
utilizzi, così come previsti alle lettere b), c) e d) del comma 1
dell’art. 41 bis della L. 98/2013.
La modulistica allegata è costituita da:
- Documento relativo alla “Illustrazione della tematica e istruzioni per la compilazione della modulistica”;
- Format elaborati delle diverse autodichiarazioni-tipo, da utilizzarsi direttamente a cura degli istanti nell’ambito delle previste comunicazioni.
Allegati
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