Con l’Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020, in virtù dei propri poteri di formulazione di proposte al Governo ex art. 213, comma 3, lettera d) del Codice degli appalti, l’ANAC ha evidenziato l’opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività.
In particolare, secondo l’Autorità tale intervento, nella particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace a beneficio degli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività incorsa nei mesi scorsi.
La necessità di un intervento normativo ad hoc, ha osservato l’Autorità, deriva dall’assenza all’interno della disciplina attualmente in vigore di una disposizione di tale portata.
Segnatamente, dal combinato disposto degli artt. 107 e 113-bis del Codice dei Contratti e degli artt. 10 e 23 D.M. n. 49/2018, emerge che, in corrispondenza della sospensione, l’emissione di SAL interviene secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione stessa.
A riguardo, è dato rilevare che una specifica ipotesi di pagamento dei lavori già eseguiti al momento della sospensione era prevista, invece, dalla disciplina previgente: l’articolo 141, comma 3, d.P.R. n. 207/2010 (abrogato con l’entrata in vigore del Codice n. 50/2016) stabiliva, infatti, che «in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione». Sul punto, peraltro, l’ANAC ha sottolineato che tale previsione – che, naturalmente, è applicabile ai contratti stipulati in vigenza del Codice n. 163/2006 – dovrebbe essere riprodotta nel Regolamento Unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice, nell’ambito della disciplina inerente alla sospensione dei lavori, ancora in fase di redazione.
Ciò premesso, si osserva che la proposta di ANAC appare volta a formalizzare e ad attribuire portata generale ad una prassi già seguita da alcune amministrazioni (tra cui Regione Campania ed ANAS S.p.A.), le quali nell’ultimo periodo, aderendo alle sollecitazioni proposte in tal senso da ANCE e da altri esponenti di categoria, a seguito della sospensione dei lavori causata dall’emergenza sanitaria hanno adottato misure volte a conseguire SAL e pagamenti in tempi rapidissimi, anche in deroga alle condizioni di contratto e/o capitolato.
L’obbiettivo esplicitamente dichiarato della proposta di ANAC e delle misure disposte dalle suddette amministrazioni consiste nella creazione dei presupposti per un rapido ed efficace riavvio dei lavori non appena le condizioni di diffusione della pandemia lo permetteranno, supportando il sistema produttivo in questo momento di difficoltà. Il tutto, nella consapevolezza che tale situazione può incidere significativamente sulla condizione finanziaria delle imprese con le quali sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti.
In tale ottica, si ricorda che ANAC, con la Delibera n. 289 del 1° aprile u.s., aveva altresì invitato il Governo ad adottare con urgenza provvedimenti normativi che disponessero l’esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all’Autorità stessa ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Proposta, questa, ancora al vaglio dell’esecutivo.