Benefici “prima casa” ai fini IVA e Registro per le abitazioni “non di lusso”, diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di abitazioni da destinare alla locazione.
Queste le novità della «Guida dell’Agenzia delle Entrate Fisco e casa: acquisto e vendita», aggiornata al mese di dicembre 2014, che fa il punto sul regime fiscale applicabile all’acquisto di abitazioni, alla luce delle ultime novità intervenute nel corso del 2014. In particolare, nella Guida vengono illustrate, fra l’altro:
– la nuova nozione di “abitazione di lusso” ai fini IVA e Registro, valida, tra l’altro, per l’applicazione, in fase di acquisto, delle agevolazioni “prima casa” (aliquota IVA del 4% , ovvero imposta proporzionale di Registro pari al 2% ). In particolare, la possibilità di fruire delle citate agevolazioni è ammessa, ricorrendone tutti i requisiti soggettivi, per l’acquisto di tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale accatastale nel Gruppo A, ad eccezione delle abitazioni cd. “di lusso”, intendendosi per tali quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico). Si ricorda che la nuova nozione di abitazione “di lusso” è stata introdotta, ai fini dell’imposta di Registro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’art.1, co.1, secondo periodo, della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986)[4], e successivamente confermata anche ai fini IVA, a decorrere dal 13 dicembre 2014 (nuovo art.21 della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972)[5]. Si ricorda che, in base alla disciplina previgente, l’abitazione era considerata “di lusso” se rispondente ai criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969;
– la deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di abitazionida destinare alla locazione, riconosciuta ai contribuenti, persone fisiche, che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, acquistano abitazioni di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, ovvero ristrutturate, in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni “agevolati” per almeno 8 anni. Come noto, la deduzione è commisurata al 20% del prezzo dell’immobile, da assumere entro il limite massimo di 300.000 euro e va ripartita in 8 anni; La Guida dell’Agenzia delle Entrate si sofferma, altresì, sull’ulteriore agevolazione consistente nella deduzione dall’IRPEF degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto delle unità abitative da locare. Si ricorda che le medesime agevolazioni spettano anche ai contribuenti, persone fisiche, che affidano in appalto la costruzione di un’abitazione, sempre in classe energetica A o B, su un’area già posseduta, o sulla quale siano già riconosciuti diritti edificatori prima dell’avvio dei lavori. Resta fermo che le modalità attuative della disposizione saranno definite da uno specifico Decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato. In merito, l’ANCE è intervenuta presso le competenti Sedi, per evidenziare le questioni sulle quali si è in attesa delle istruzioni applicative, fornendo, altresì, propri orientamenti in materia. Con riferimento agli ulteriori argomentidi interesse, l’Agenzia delle Entrate illustra, altresì:
– il regime fiscale (fini dell’imposta di Registro), del contratto preliminare. Al riguardo, si evidenzia che, con la Risoluzione n.6/E del 19 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il corrispettivo percepito per la cessione del contratto preliminare genera una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF (come “redditi diversi”, ai sensi dell’art.67, co.1, lett. l, del D.P.R. 917/1986 – TUIR) In sostanza, la plusvalenza imponibile ad IRPEF è pari alla differenza fra il corrispettivo percepito in fase di cessione del preliminare e l’acconto originariamente versato al momento della stipula dell’atto;
– il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”;
– la detrazioneIRPEF del 19% sugli interessi passivi dipendenti da mutui per l’acquisto, o costruzione, dell’abitazione principale.
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