Esclusione da IVA per le spese di recupero crediti e per gli interessi moratori, che hanno natura risarcitoria e non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.74/2019, ad un’istanza d’interpello di un’impresa che ha ottenuto, mediante una società appositamente incaricata, il recupero di un credito scaduto da tempo. In particolare, a seguito dell’ottenimento del credito, l’impresa istante chiede se sia corretto operare, nella fatturazione degli importi ricevuti, l’assoggettamento ad IVA dell’importo corrispondente al credito, e l’esclusione dal tributo per le somme ricevute a titolo risarcitorio, per rivalutazione monetaria e per gli interessi moratori. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 74/2019conferma la correttezzadell’operato dell’impresa, richiamando la disciplina IVA, in base alla quale non concorrono a formare la base imponibile«le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente»]. In merito, l’Agenzia delle Entrate cita i propri precedenti orientamenti di prassi, in base ai quali era già stato a suo tempo chiarito che:
- si tratta di importi riferiti al risarcimento di danni conseguenti all’inadempimento di obblighi contrattuali (R.M. 73/E/2005);
- tali somme a titolo d penale «non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio (…) ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria» e devono essere escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo (cfr. R.M. 64/E/2004).
Pertanto, nel caso di specie, gli importi che l’istante ha ricevuto dal debitore, a titolo di interessi moratori e di ulteriori spese per il recupero del credito hanno natura risarcitoria e devono essere esclusi da IVA[. Per completezza, si precisa che, invece, nel diverso rapporto contrattuale intercorrente tra l’impresa istante e la società cui è stato affidato il recupero del credito, la fatturazione dei corrispettivi avviene applicando l’IVA (con aliquota del 22%) secondo le modalità ordinarie, trattandosi di una specifica prestazione di servizi.
Nella diversa ipotesi in cui, oltre al corrispettivo, l’istante versi alla medesima società importi a titolo di rimborso di anticipazioni, tale componente viene esclusa da IVA (cfr. art.15 co.1, n.3, del D.P.R. 633/1972).