Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, tramite la Circolare 29 maggio 2015, n. 437, precisa che, le imprese che intendono trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sono sottoposte all’iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora si tratti di rifiuti assimilati a quelli urbani. Infatti, l’articolo 212, comma 8, del Codice dell’ambiente non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati agli urbani e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale. Quindi, le imprese di cui sopra possono trasportare questi rifiuti con l’iscrizione nella categoria 2-bis del D.M. 120/ 2014.
In allegato la Circolare 29 maggio 2015, n. 437.
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