Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – DG Sicurezza stradale (con Circolare del 4 dicembre scorso come rettificata con successiva Circolare dell’11 dicembre v. Allegato), ha emanato disposizioni in merito alla proroga di validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali in virtù delle modifiche di recente introdotte dal D.L. 125/2020 all’articolo 103 del D.L. 18/2020 (sulla validità degli atti amministravi in scadenza/scaduti).
Alla luce del mutato quadro normativo il ministero ha chiarito che:
– le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, tra i quali si annoverano anche le autorizzazioni eccezionali, scaduti tra il 1-8-2020 e il 4-12-2020 (data di entrata in vigore D.L. 125/2020 convertito) e che non siano stati rinnovati, sono validi fino al 3 maggio 2021 (tale data è il primo giorno utile non festivo calcolato facendo decorrere 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza che, salvo nuove proroghe, è fissato al 31 gennaio 2021)
– le autorizzazioni ai trasporti eccezionali che avevano beneficiato della precedente proroga fino al 29 ottobre 2020 mantengono la loro validità fino al 3 maggio 2021.