Entro il 1 ottobre 2020 le imprese, in forma societaria o individuale, (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio domicilio digitale o sia stato cancellato d’ufficio, ovvero seppur dichiarato sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.
La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società, e in misura triplicata, come indicata dall’art. 2194 del codice civile, per le imprese individuali.
E’ quanto prevede l’articolo 37 del Decreto Legge 76/2020 (convertito in legge 120/2020) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” .
Si ricorda che nel concetto di “domicilio digitale” oltre alla Pec (Posta elettronica certificata) sono ora compresi i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal regolamento (Ue) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo (il cosiddetto Regolamento eIDAS), servizi che però ancora non sono stati attuati e quindi allo stato attuale vi è l’obbligo della PEC.
Tale obbligo vale anche per i professionisti e nel caso non comunichino il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, è previsto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.