Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 giugno u.s. un decreto-legge che prevede ulteriori misure urgenti in materia di integrazione salariale.
In particolare, il testo dispone che:
- i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020;
- i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Inoltre, sono stati prorogati alcuni termini del Dl 34/2020 (Misure urgenti per l’emergenza COVID-19) concernenti, in particolare, la presentazione delle istanze di regolarizzazione dei lavoratori stranieri sono prorogate dal 15 luglio al 15 agosto, ai sensi dell’ art. 103 del suddetto decreto, nonchè dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.