L’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Il decreto indica che il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto medesimo è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti e ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto Direttoriale (22 maggio 2020).
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