Con la delibera numero 312 del 9 aprile 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha fornito prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di gara.
Ciò, in particolare, tenuto conto che l’articolo 103, comma 1 del DL “Cura Italia” (DL 18/2020) ha disposto la sospensione di tutti i termini, ordinatori e perentori, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, ricadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile, e che tale arco temporale è stato, poi, prorogato fino al 15 maggio, dall’articolo 37 del DL “liquidità” (DL 23/2020).
L’obiettivo è di garantire l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione, tutelando in tal modo i principi di massima partecipazione alla gara di appalto e della par condicio tra i concorrenti.
A tale scopo, l’Anac suggerisce una serie di comportamenti alle stazioni appaltanti, da adottare sia in relazione alle procedure di gara ancora da avviare, sia rispetto a quelle già in corso di svolgimento. In particolare, si prevede che le Amministrazioni debbano:
– valutare, nelle procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte, la necessità o l’opportunità di differirne l’avvio,laddove non ritenute urgenti e indifferibili;
– assicurare, nelle procedure di selezione in corso di svolgimento, la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate a causa dell’emergenza sanitaria, dando atto con avviso pubblico:
·della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del DL n. 18/2020;
.della nuova scadenza dei termini già assegnati, come ricalcolata con applicazione della sospensione;
·dell’impegno ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la celere conclusione della procedura, valutando l’opportunità di rispettare le scadenze originarie per le attività di esclusiva competenza;
·della possibilità di disapplicare la sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, anche acquisendo preventivamente la dichiarazione in merito dei concorrenti. Tale disapplicazione potrà essere effettuata già con riferimento al termine di presentazione delle offerte, nelle procedure ristrette o negoziate in cui i concorrenti sono noti; nelle altre procedure, con riferimento ai termini relativi alle successive fasi di gara.
Inoltre, le stazioni appaltanti devono valutare la possibilità di:
– concedere proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal DL “Cura Italia”, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
– adottare modalità telematiche di gara anche in deroga alle previsioni del bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti e, per le gare svolte con modalità non telematiche, svolgere le sedute pubbliche a distanza;
– rinunciare al sopralluogo laddove non essenziale, ovvero, nel caso in cui sia considerato indispensabile, prorogare i termini di presentazione delle offerte in data successiva al 15 maggio 2020 al fine di consentirne l’effettuazione;
– prevedere lo svolgimento da remoto delle sedute riservate della commissione giudicatrice;
– adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla gara compatibili con le misure restrittive in atto, ad es., consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche.
Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto, l’ANAC ricorda che il rispetto delle misure di contenimento del contagio è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione dieventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (cfr. art. 3, co. 6-bis del DL n.6/2020, conv. dalla L. n. 13/2020).
A tale scopo, l’ANAC ricorda il Protocollo condiviso tra il MIT e ANCE (oltre che Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL) recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili», che offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.
La disposizione sopra citata si applica anche ai contratti di servizi e forniture per i quali, quindi, come per i lavori, l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
Tutto ciò premesso, va evidenziato che l’ANAC, dopo aver dopo aver adottato le suddette indicazioni, ha inviato una specifica segnalazione a Governo e Parlamento (Segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020) per evidenziare come l’applicazione dell’articolo 103 nell’ambito delle gare pubbliche, comporti il rischio di un “blocco” generalizzato degli appalti – compresi quelli funzionali alla gestione dell’emergenza sanitaria – con grave danno per la collettività.
Ciò considerato, al fine di evitare tali rilevanti problemi applicativi, l’Autorità ha segnalato l’opportunità che, in vista della cd. “fase 2” e della conseguente ripresa delle attività produttive, vengano previste misure ad hoc per lo svolgimento delle procedure di gara e per l’esecuzione dei contratti pubblici, alla luce delle specifiche peculiarità caratterizzanti tale settore.