L’Inps, con l’allegato messaggio n. 1607/20, a seguito di quanto disposto dall’art. 41 del D.L. n. 23/20, che ha esteso l’applicazione degli articoli 19 e 22 del D.L. n.18/20 anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, ha fornito alcuni chiarimenti operativi al riguardo.
In particolare, con riferimento alla Cigo, le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, facendo esclusivo riferimento ai nuovi beneficiari in virtù della previsione normativa di cui al già citato art. 41.
La Direzione Generale Inps ha confermato agli uffici Ance che per tale domanda integrativa, non sarà necessario alcun riferimento alla domanda originaria, né tantomeno sarà necessario inserire il numero di ticket di quella già trasmessa.
La domanda integrativa deve comunque riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, diversamente dalla Cigo, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.