L’Italia aveva notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro di riferimento temporaneo, due regimi di aiuti: il regime italiano di garanzie a sostegno dell’economia italiana in caso di epidemia di coronavirus e il regime di garanzie a favore dei lavoratori autonomi, delle PMI e delle medie imprese colpite dall’epidemia di coronavirus.
Per quanto riguarda il primo, si tratta di un regime di garanzia per il nuovo capitale circolante e per i prestiti agli investimenti concessi dalle banche, a sostegno delle imprese colpite dall’epidemia di coronavirus. L’aiuto sarà concesso dalla SACE alle imprese di grandi dimensioni colpite dall’epidemia di coronavirus, attraverso gli istituti finanziari. L’obiettivo del regime è di limitare i rischi connessi all’emissione di prestiti alle imprese gravemente colpite dall’impatto economico del coronavirus, aiutando le imprese a coprire il loro immediato fabbisogno di capitale circolante o di investimenti, al fine di garantire la continuazione delle loro attività. Le autorità italiane hanno comunicato uno stanziamento complessivo fino a 200 miliardi di euro per il regime.
L’importo del prestito per impresa è limitato a quanto necessario per coprire il suo fabbisogno di liquidità per il prossimo futuro. Le garanzie saranno fornite solo fino alla fine di quest’anno e sono limitate ad un massimo di sei anni. La misura comprende anche misure di salvaguardia per garantire che l’aiuto sia effettivamente convogliato dalle istituzioni finanziarie verso i beneficiari in difficoltà.
Il secondo provvedimento notificato dall’Italia alla Commissione, nell’ambito del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato, consiste in un regime di garanzie a favore dei lavoratori autonomi, delle PMI e delle medie imprese colpite dall’epidemia di coronavirus.
Il sostegno sarà concesso dal Fondo di garanzia per le PMI, anche in questo caso, attraverso le istituzioni finanziarie, sotto forma di garanzie statali sui prestiti per gli investimenti e il capitale circolante e sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile sulle garanzie concesse.
Le garanzie si rivolgono ai lavoratori autonomi e alle imprese con un massimo di 499 dipendenti colpiti dall’epidemia di coronavirus. Lo scopo del regime è quello di aiutare le imprese a coprire il loro immediato fabbisogno di capitale circolante e di investimenti, garantendo così la continuazione delle loro attività.
Per quanto riguarda le garanzie statali, nell’ambito del regime:
Le garanzie sui prestiti che coprono il 100% del rischio possono essere concesse fino ad un valore nominale di 800 000 euro per impresa, come previsto dal quadro di riferimento temporaneo. In tutti gli altri casi, le garanzie coprono fino al 90% del rischio sui prestiti e l’importo del prestito è limitato a quanto necessario per coprire il fabbisogno di liquidità per il prossimo futuro. Le garanzie saranno fornite solo fino a dicembre 2020 e sono limitate ad un massimo di sei anni.
Per quanto riguarda le sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile sulle garanzie concesse, il sostegno non supererà gli 800 000 euro per impresa come previsto dal Quadro di riferimento temporaneo.
La Commissione ha concluso che le misure sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia italiana, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni previste dal quadro di riferimento temporaneo sugli aiuti di Stato e, su tale base, le ha approvate.