La Legge di Bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019, art. 1, co. 51-58) prevede un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti per la messa in sicurezza di strade. Si tratta di 2,8 miliardi di euro di cui 85 milioni nel 2020, 128 milioni nel 2021, 170 milioni nel 2022 e 200 milioni annui dal 2023 al 2034.
Per l’attribuzione delle risorse, i Comuni devono comunicare le richieste di contributo, per un massimo di tre interventi, entro il 15 gennaio dell’anno di riferimento del contributo. L’intervento che si intende realizzare deve essere dotato di CUP e deve essere compreso negli strumenti programmatori dello stesso comune o in altro strumento di programmazione.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2020, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify .
L’ammontare del contributo assegnato a ciascun comune è determinato entro il 28 febbraio con decreto del Ministero dell’Interno, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
L’ente beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l’ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell’Interno.